Applicazione dell’agevolazione per ricercatori e docenti impatriati

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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 940/2023, ha affermato che l’agevolazione riservata a ricercatori e docenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia ex art. 44, c. 1 D.L. 78/2010 non introduce un regime opzionale e, quindi, non richiede, per la relativa applicazione, che il ricercatore o il docente formuli una richiesta al proprio datore di lavoro ovvero che evidenzi nella dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime agevolato.

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

  • ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato
  • è stato residente all’estero non in maniera occasionale
  • ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
  • acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).

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