Nuovi tassi di interesse per debiti contributivi e assistenziali

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Con la circolare INPS n. 31/2023 e la circolare INAIL n. 10/2023 gli Istituti rendono note le conseguenze del nuovo innalzamento dei tassi di interesse della Banca centrale europea.

Dal 22.03.2023, il tasso di interesse delle dilazioni dei debiti tributari è infatti pari al 9,5% annuo e, per le sanzioni civili, è pari al 9% (non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).
Tale misura si applica anche:

  • qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori (comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi) e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
  • nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.

Resta invariata, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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