La buona fede del lavoratore nell’inadempimento

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La buona fede oggettiva (o correttezza), è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Interessante pronuncia della Cassazione a riguardo.

La Corte, con ordinanza n. 770/2023, ha stabilito infatti che qualora il comportamento addebitato al lavoratore (consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità) sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità: ne consegue l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

La pronuncia riguarda la cassiera di un supermercato, licenziata per avere consentito a 3 clienti di non pagare una parte della merce prelevata: i clienti avevano tenuto un atteggiamento minaccioso e la cassiera aveva chiesto invano l’intervento di una guardia giurata.

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